Art. 19 - T1 – t2 - AREE PER INSEDIAMENTI TERZIARI
ESISTENTI E DI NUOVO IMPIANTO
1 Il P.R.G. individua con la sigla T1 insediamenti ed aree a prevalente destinazione terziaria già esistenti da confermare e completare articolandoli in:
T1.COM: (commerciali)
T1.RIC (ricettivi)
T1.ASS (sanitario assistenziale privato)
T1.SPR (sportivo- ricreativi)
2 Le destinazioni d’uso ammesse sono rispettivamente le seguenti:
T1.COM: categoria c), comma1, art. 8 precedente con esclusione delle sottocategorie c5, c6, c7, c8;
T1.RIC: categoria c), comma 1, art. 8 precedente limitatamente alla sottocategorie c1, c2 e c3 ;categoria d), comma1, art. 8 precedente limitatamente alla sottocategoria d1;
T1.ASS: categoria c), comma1, art. 8 precedente limitatamente alla sottocategorie c6 e c7;
T1.SPR: categoria c), comma1, art. 8 precedente limitatamente alle sottocategorie c3 e c8;
In tutte le zone sopra richiamate, oltre alle destinazioni specificamente attribuite sono sempre ammessi:
- impianti e servizi accessori connessi all’attività principale;
- la residenza del proprietario o del custode nella misura massima complessiva non superiore a 150 mq. di S.U.L. per ogni attività insediata o insedianda;
- attrezzature e impianti pubblici
Non è ammesso il frazionamento degli impianti esistenti o previsti che consista nello scorporo della eventuale S.U.L. a destinazione residenziale esistente o realizzata a servizio dell’attività principale; la presente norma comporta la sottoscrizione di un atto di impegno registrato e trascritto che preveda la conservazione delle unità immobiliari residenziali a servizio dell’attività principale.
3 Il P.R.G. individua con la sigla T2.RIC le aree per insediamenti a prevalente destinazione terziaria di nuovo impianto a destinazione turistico ricettiva, internamente alle quali sono ammesse le seguenti destinazioni d’uso :
- categoria c) comma 1, art. 8 precedente limitatamente alle sottocategorie c1, c3 c4 , c8 e categoria d), comma 1, art. 8 precedente limitatamente alla sottocategoria d1;
4 Nelle aree di cui al presente articolo, fatte salve le eventuali prescrizioni speciali, sono ammessi, mediante intervento diretto, opere di manutenzione, restauro e risanamento, degli immobili esistenti, finalizzati al loro miglioramento e adeguamento tecnologico e funzionale.
Sono altresì ammessi interventi di ristrutturazione, ampliamento e nuova costruzione nel rispetto dei parametri urbanistico-edilizi fissati nelle relative tabelle di zona.
5 Per il commercio al dettaglio si richiama l’art. 40 successivo.